Riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita

Sappe Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

CHE COSA È E A CHI SPETTA

Riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita è’ la facoltà concessa ai dipendenti civili e militari dello Stato iscritti al Fondo di Previdenza di chiedere, in attività di servizio, la valutazione, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei servizi e periodi valutabili, riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza.

SERVIZI E PERIODI PER I QUALI È PREVISTO IL RISCATTO

1) servizi statali civili e militari pregressi all’iscrizione del Fondo;

2) studi universitari;

3) servizi non statali e periodi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dello Stato;

4) maggiorazioni di servizi speciali (impiego operativo, volo, aeronavigazione);

5) campagne di guerra.

NORMATIVA

L. 6.12.1965, n. 1368;

DPR 29.12.1973, n. 1092 (artt. 20, 59, 60);

DPR 29.12.1973, n. 1032 (artt. 15, 74);

L. 27.5.1977, n. 284.

L’istanza di riscatto, redatta su apposito modello PR1, deve essere presentata all’Ufficio di appartenenza, che ne curerà l’istruttoria e l’inoltro all’INPDAP

DECENTRAMENTO ATTIVITA’

Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 1992 n. 417 e circ. 333/H/97 del 27.6.94 è stata affidata agli Uffici Amministrativo Contabili delle Questure la predisposizione della contabilità relativa ai contributi previdenziali dovuti all’INPS, in sede di costituzione posizione assicurativa, nonché i riscatti e le ricongiunzioni.

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