Una guida chiara e semplificata che illustra come partecipare al concorso di Agente nella Polizia Penitenziaria
Guida al Concorso Agenti Polizia Penitenziaria
L’assunzione degli agenti di Polizia Penitenziaria avviene mediante concorso pubblico. I candidati devono avere determinati requisiti e competenze; alcune categorie sono escluse e di seguito verranno illustrate.
A chi è riservato il concorso di Agente di Polizia Penitenziaria
L’assunzione del personale nella carriera iniziale degli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, è riservata esclusivamente ai Volontari in Ferma Prefissata nelle Forze Armate (VFP) che può essere di uno o quattro anni:
VFP1 – Arruolamento Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno
VFP4 – Concorso Volontari in Ferma Prefissata di 4 anni
N.B. Non sono ammessi al concorso, i candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA).
I candidati devono aver svolto almeno 6 mesi di servizio come VFP1 o VFP4 e, nel caso siano stati congedati, abbiamo terminato la ferma di 1 anno nelle Forze Armate. I requisiti devono essere presenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione.
Chi sono i Volontari in Ferma Prefissata (VFP1 – VFP4)
Il Volontario in Ferma Prefissata fa domanda per prestare servizio alle Forze Armate. La scelta della durata non è affidata al Volontario. Prima bisogna prestare servizio nella VFP1 e poi partecipare ad un concorso per essere ammesso alla VFP4.
Requisiti del candidato per il concorso di assunzione di agenti di Polizia Penitenziaria
L’assunzione degli agenti avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del Dlgs 165/01, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs 443/92. (leggi il paragrafo seguente “Chi non può essere ammesso al concorso”).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Chi non può essere ammesso al concorso
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola forza di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa.
Quindi il candidato dovrà scegliere con grande attenzione a quale Forza di Polizia voler appartenere; è ovvio che il candidato potrà presentare una domanda analoga l’anno successivo (12 mesi).
Non sono ammessi i candidati che abbiano svolto servizio, nelle Forze Armate, esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) e/o come volontari in ferma annuale (VFA).
Cause di non idoneità
Costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi le seguenti imperfezioni e infermità:
a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;
b) l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l’estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;
d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell’apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell’armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall’orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;
e) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;
f) le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;
g) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell’apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esisti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica;
h) le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio: malattie dell’endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
i) le infermità ed imperfezioni dell’addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie;
l) le infermità ed imperfezioni dell’apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l’euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;
m) le imperfezioni ed infermità dell’apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;
n) le infermità e le imperfezioni dell’apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell’apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
o) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;
p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
q) le neoplasie di qualunque sede o natura;
r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.
Come presentare la domanda di partecipazione al concorso
Le domande di partecipazione al concorso per allievi agenti di Polizia Penitenziaria sono obbligatoriamente redatte sull’apposito modello come da fac-simile allegato al bando di concorso, altresì, disponibile sul sito web ufficiale della Polizia Penitenziaria www.polizia-penitenziaria.it oppure alla pagina www.poliziapenitenziaria.it/concorsi_polizia_penitenziaria.asp.
Nel caso i candidati facciano già parte delle Forze Armate in qualità di VFP1 e siano impiegati in missione, potranno compilare la domanda anche tramite un modello non conforme. L’importante è che in tale modello siano presenti gli stessi dati che vengono richiesti nel fac-simile. Questo ha valore solo per questa categoria di candidati; tutti gli altri dovranno utilizzare il modello come il fac-simile.
Per i candidati ancora in servizio è sufficiente compilare il modello di riferimento, mentre per chi è in congedo dovrà allegare alcuni documenti.
I documenti OBBLIGATORI da allegare per il candidato in congedo:
– copia conforme dell’estratto della documentazione di servizio, previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, redatto come da fac-simile in allegato al bando di concorso, rilasciato dall’ultimo Reparto/Ente di servizio all’atto del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
Quando e dove inviare la domanda di partecipazione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
L’indirizzo da porre sulla busta è:
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio dei Concorsi, Polizia Penitenziaria
Largo Luigi Daga, n. 2
00164 Roma.
A seconda della categoria di appartenenza del candidato, questo dovrà procedere come segue:
Il candidato impiegato in Italia, dovrà presentare la richiesta al Comando di Corpo, presso il quale egli presta servizio, che provvederà alla sua trasmissione all’indirizzo sopra riportato.
Il candidato impiegato in missione all’estero, dovrà presentare la richiesta al Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende, che provvederà alla sua trasmissione con il mezzo più celere. Dell’avvenuta presentazione della domanda farà fede la ricevuta rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata.
Il candidato in congedo, preparerà tutta la documentazione e provvederà egli stesso a mandare il tutto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra riportato.
A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. L’avviso di ricevimento dovrà essere conservato dal candidato, al fine di documentare l’avvenuto invio della domanda entro i termini prescritti.
Il candidati in congedo residente all’estero, presenterà la documentazione avvalendosi della competente autorità diplomatica o consolare, che provvederà a trasmetterla all’indirizzo di cui sopra. Comunicazioni di eventuali variazioni
Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità:
– ogni variazione di indirizzo;
– ogni cambio di Reparto di appartenenza ; l’eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) con la relativa data.
Obblighi del candidato
Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
Come e quando presentarsi al concorso
Il candidato ha l’onere di verificare la data di presentazione al concorso. Ad ogni modo è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul sito ufficiale www.polizia-penitenziaria.it oppure sul nostro sito web www.poliziapenitenziaria.it/concorsi_polizia_penitenziaria.asp
I candidati che non sono stati esclusi dal concorso, quindi a coloro i quali non è arrivata una comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi al concorso con:
– documenti di riconoscimento valido
– fotocopia dello stesso
Come funziona il concorso e le sue fasi
Il concorso è strutturato in varie fasi. Ogni fase successiva è vincolata al superamento della prova precedente:
– una prova scritta
– visita medica
– prove attitudinali
– graduatoria
Prova scritta
L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo.
La durata della prova è stabilita dalla Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. In pratica la durata è determinata dal tipo di domande che vi saranno proposte.
Cose vietate durante la prova scritta
Durante la prova d’esame è assolutamente vietato comunicare con gli altri candidati sia in forma verbale che scritta; l’unica forma di comunicazione permessa, in casi eccezionali, è quella con gli incaricati di vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare con se carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l’esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
Cose ammesse durante la prova scritta
Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
E’ consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenzionali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all’atto dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
Superamento della prova scritta
L’esito della prova culturale è comunicato unicamente ai candidati ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi. L’Amministrazione Penitenziaria può ammettere a sostenere gli accertamenti psico-fisici ad un numero determinato di candidati che sono risultati idonei alla prova scritta . Il numero dei candidati ammessi è indicato sul bando di concorso.
Visita medica
I candidati che risultano idonei a proseguire, saranno chiamati a sottoporsi ad una visita medica per accertare l’idoneità psico-fisica. La data, il luogo e l’orario saranno preventivamente comunicati ai candidati non esclusi dalla Commissione.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
I requisiti per superare la visita medica
– Sana e robusta costituzione fisica
– altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e 161 cm per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento del servizio di polizia;
– senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
– visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno;
– funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
– l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque: devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;
– è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
– almeno due coppie contrapposte per ogni semi arcata tra i venti denti posteriori;
– gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;
– il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;
Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Chi effettua la visita medica
Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria.
Il ricorso
Se il candidato reputa errato il giudizio di non idoneità, può ricorre in giudizio.
Il diritto di ricorre in giudizio deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notifica di non idoneità.
Il candidato sarà sottoposto ad un nuovo accertamento psico-fisico da una commissione medica di seconda istanza. Questa commissione è presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro della Giustizia.
Prova attitudinale
La prova attitudinale, proposta dalla commissione di selettori, consiste nel rispondere ad una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono proposte in base alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche per cui il soggetto si candida ed aspira. La prova attitudinale varia di volta in volta secondo un decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
I requisiti per superare la prova attitudinale
– Un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità (intelligenza medio alta);
– un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni (capacità di mantenere un auto-controllo);
– una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive (capacità di gestire situazioni difficili);
– una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro (capacità di lavorare in gruppo).
Le prove attitudinali servono per verificare che il candidato sia idoneo a lavorare nelle strutture penitenziarie o nell’amministrazione penitenziaria. Il candidato deve dunque avere una personalità sufficientemente matura, avere un carattere stabile ed una capacità di controllare i propri istinti. Il candidato deve avere una personalità responsabile, con capacità di auto-critica e un buon livello di autostima.
Chi valuta la prova attitudinale
Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario dirigente dell’Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia.
Se il numero di candidati che si presentano alla prova attitudinale supera le 1000 unità, la commissione può essere integrata con altri componenti al fine di creare delle suddivisioni delle commissioni. Il presidente di Commissione resterà unico.
Le funzioni di segretario delle suddette commissioni sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII.
Graduatoria
Ultimata la prova d’esame e i successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la Commissione redige per i soli aspiranti idonei , la graduatoria di merito secondo dei parametri.:
– il punteggio conseguito nella prova d’esame;
– i titoli di seguito indicati da desumere dall’attestato di servizio e dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso;
– valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di Volontario in ferma prefissata di un anno;
– missioni in teatro operativo fuori area;
– valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
– riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
– titoli di studio;
– conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere;
– esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;
– numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
– eventuali altri attestati e brevetti.
I punteggi delle graduatoria
La Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria sopra indicata; determina anche i titoli che devono essere valutati e i criteri di valutazione degli stessi.
Approvazione della graduatoria
Il Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
Parità di posizione e condizione nella graduatoria
A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze previste dall’articolo 5, del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487:
– gli insigniti di medaglia al valor militare;
– i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
– i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
– i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
– gli orfani di guerra;
– gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
– gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
– i feriti in combattimento;
– gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
– i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
– i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
– i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
– i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
– i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
– i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
– coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
– coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
– i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
– gli invalidi ed i mutilati civili;
– militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
– dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
– dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
dalla maggiore età.
In caso di ulteriore parità, è data preferenza al candidato più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Pubblicazione della graduatoria finale
La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.
I vincitori del concorso
I vincitori del concorso, sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione e avviati a frequentare, presso le scuole, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione professionale.
Superati gli esami finali di questo corso di 12 mesi, sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria e sono assegnati agli Istituti dell’Amministrazione penitenziaria.
Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarati decaduti dalla nomina e perdono ogni diritto acquisito con il superamento del concorso.
Come si svolge il corso di formazione
Gli allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria frequentano, presso le scuole, un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri. Per procedere e terminare il corso, gli allievi devono risultare idonei al termine del primo semestre.
Al termine del primo ciclo di 6 mesi del corso, gli allievi che abbiano ottenuto un giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento proposte dal corso e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso, e che ottengono conferma dell’idoneità al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
I concorsi sono banditi per l’assegnazione al servizio in determinate regioni italiane.
Assegnazione del servizio
Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.
Chi non supera l’esame finale
Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio alla fine del primo semestre, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo semestre sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l’esito è negativo sono esclusi dal corso.
Obblighi degli allievi del corso
Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all’attività di formazione.
Motivi di espulsione dal corso
Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Assenze durante il corso
Gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di 60 giorni (anche non consecutivi) o per più di 90 giorni nel caso l’assenza sia stata determinata da infermità contratta durante il corso, saranno sospesi dal corso. Nel caso di assenza per infermità, il candidato potrà essere ammesso a partecipare al primo corso successivo.
Nel caso di allievi o agenti in prova di sesso femminile, se l’assenza superiore ai 60 giorni è determinata da maternità, saranno ammesse a partecipare al primo corso successivo e dopo la durata delle previste disposizioni sulla tutela delle madri lavoratrici.
L’assenza non è ritenuta motivo di espulsione se motivata da adempimento di un dovere.