Ricongiunzione dei servizi

Sappe Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Guida alla ricongiunzione dei assicurativi che hanno comportato l’iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi da quelli previsti per il  Corpo della Polizia Penitenziariaal fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico, comprensivo di tutti i periodi di contribuzione.

 

CHE COSA E’ LA RICONGIUNZIONE ED A CHI SPETTA

E’ la facoltà, conferita ai dipendenti pubblici, di ottenere a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l’iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi; al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico, comprensivo di tutti i periodi di contribuzione

CONDIZIONI PER LA FACOLTA’ DI RICONGIUNZIONE

1) Diversi periodi assicurativi posseduti dai dipendenti, semprechè non abbiano già dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico.

2) La ricongiunzione è ammessa quando il dipendente possiede uno o più periodi assicurativi in regime obbligatori diversi da quello di appartenenza al momento della richiesta.

3) Possono chiedere la ricongiunzione i superstiti dei dipendenti aventi diritto a pensione di reversibilità alle medesime condizioni già previste per il dipendente stesso.

4) La ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi resi precedentemente alla domanda.

NORMATIVA

Legge n. 322/2-4-58;

art. 52 Legge n. 153/30.4.69;

D.P.R. n.1092/29/12/1973 artt. 11, 12, 113, 116;

Legge n. 44/15.3.73;

Legge n.29/2/4/1979;

Legge n. 45/5.3.90;

DLT n.184 del 30/4/1997;

LEGGE 2 APRILE 1958 n. 322

Prevede che per i lavoratori di Pubbliche Amministrazioni iscritti a forme obbligatorie di previdenza, che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, debba provvedersi alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il periodo corrispondente di servizio reso. L’importo dei contributi e portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione, spettante all’avente diritto. Sono esclusi, per limiti di legge, i contributi figurativi.

SERVIZI PER I QUALI E’ PREVISTA LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

1) Servizio prestato nella Polizia Penitenziaria che non ha dato luogo né al trattamento ordinario né a quello privilegiato.

2) Agenti Ausiliari trattenuti di leva

LEGGE 7 FEBBRAIO 1979 N.29

Ha conferito ai dipendenti pubblici la facoltà di ottenere a domanda la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l’iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi al fine di un unico trattamento pensionistico comprensivo di tutti i periodi di contribuzione.

A CHI SPETTA E COME SI OTTIENE

Ai dipendenti che si trovavano in attività di servizio alla data del 24 febbraio 1979 od assunti successivamente.

L’istanza in carta semplice deve essere inoltrata alle Direzioni degli Istituti di appartenenza competenti per territorio.

Exit mobile version