Sorveglianza dinamica – richiesta di pareri alle organizzazioni sindacali.

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Circolare GDAP n° 0156747

Il Vice Capo Dipartimento

Nel mese di settembre u.s. il Capo Dipartimento mi ha conferito la
Presidenza della Commissione permanente per la valutazione ed il controllo delle
modalità di attuazione della vigilanza dinamica e della custodia aperta negli istituti
penitenziari.
La Commissione ha avviato un’attività ricognitiva della situazione concreta
sull’intero territorio nazionale, con l’intento di individuare le criticità che si
frappongono all’attuazione della vigilanza dinamica e della custodia aperta, al fine di
sviluppare linee guida uniformi cui improntare la gestione del trattamento dei detenuti
e le regole di condotta della Polizia penitenziaria, superando, altresì, l’attuale
confusione terminologica tra vigilanza dinamica e custodia aperta.
A tal proposito è d’obbligo la domanda: cosa si intende per vigilanza
dinamica? Sul sito del ministero della giustizia, nella sezione Pubblica azioni, studi,
ricerche, viene data questa definizione:
“Nonostante la Riforma del Corpo abbia previsto, tra i compiti istituzionali della
Polizia penitenziaria, la partecipazione alle attività trattamentali, nel corso degli anni si è consolidato un modo d’essere professionale fondato sul controllo-custodia della persona,
finalizzato prevalentemente a prevenire fatti e azioni che possono compromettere la sicurezza
intramurale (evsioni, risse, aggressioni, danneggiamenti…) oppure persino la stessa
incolumità personale (suicidi e autolesionismi). Ne è conseguito un modo d’essere lavorativo che
si è pervicacemente auto-alimentato da un sistema organizzativo e gestionale che, colposamente,
al verificarsi di un evento critico ha sempre e solo accertato se, cosa e quanto la polizia
penitenziaria abbia controllato fisicamente la persona per prevenire l’evento, come ad affermare
che la causa sia sempre riconducibile all’omesso controllo. In tale contesto, peraltro, il Sistema,
troppo frettolosamente, ha quasi sempre indagato la condotta lavorativa dell’agente di sezione,
distraendosi invece da tutto il resto. Da qui l’insorgere, negli Istituti, di tutta una serie di ordini
di servizio – spesso raccolti in volumi che richiederebbero un’intensa attività di studio – e
l’istituzione di numerosi registri, non previsti da alcuna norma, e la conseguente introduzione
di attività di vigilanza esasperate quali sono la sorveglianza a vista, la grandissima sorveglianza
e la grande sorveglianza. Il tutto con l’unico obiettivo, di fatto impossibile e per molti versi
contraddittorio con la finalità della pena, di realizzare un controllo fisico e totalizzante della
persona.
La aia del cambiamento intrapresa dall’Amministrazione è una proposta di riflessione
sullo stato d’essere del Sistema penitenziario nazionale affinché, consapevolmente, tutta
l’organizzazione e gli uomini che la governano indirizzino la propria azione al recupero del
senso del nuovo processo di esecuzione penale introdotto con la Riforma del 1975, strutturata su
valori costituzionali ed europei, la cui violazione ha di recente comportato la condanna
dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo. Un percorso, quindi, di recupero della legalità, in
grado di modificare prassi discordanti che si sono maturate all’interno di un Sistema che, per
altri versi, ha saputo e sa esprimere anche opposte buone prassi, diffuse sull’intero territorio
nazionale.
Una parte di questo percorso non può non riguardare il personale di Polizia
penitenziaria e, in particolare, la sua qualificazione professionale nell’ambito dei processi di
conoscenza che sono il presupposto ineludibile del dettato costituzionale e ordinamentale. Ma in
che modo si può auspicare questo cambiamento  per certi versi culturale, del modo d’essere
professionale della Polizia Penitenziaria?
Intanto, è necessario liberarsi da ogni sorta di pregiudizio, personale o indotto, sul senso
della pena per creare le precondizioni utili che possono condurre a una conoscenza consapevole
dei contenuti e delle procedure introdotte con la Riforma del 1.975. Con tale consapevolezza si
può ragionevolmente credere di poter finalmente realizzare in modo compiuto e professionale il
disposto dell’art.S della legge di Riforma del Corpo e riconoscere alla Polizia Penitenziaria la
partecipazione attivta nell’ambito dei processi di conoscenza del detenuto.
Conoscenza e consapevolezza di tale “voler essere” che non solo sgombera il campo da
ogni sorta di pregiudizio, ma che realizza persino i presupposti per riavndicare un “modo
d’essere professionale” diverso rispetto a quello che si è strutturato nella consuetudine
quotidiana.

Ed è sulla balse di tali preliminari considerazioni che si propongono le seguenti ulteriori
riflessioni sulla ” Sorveglianza dinamica” che si muovono lungo tre pilastri:
i presupposti organizzativi dell’Istituto penitenziario;
i presupposti organizzativi e la gestione dell’area d.ella sicurezza;
la descrizione degli effitti nella quotidianità penitenziaria ”
Tanto premesso, alla luce di tali considerazioni, invito le SS.LL. a formulare
entro il giorno 21 maggio p.v. contributi e proposte, da partecipare ai componenti della
Commissione, con l’intento di avviare una riflessione, un dialogo costruttivo attesi i
riflessi che, inevitabilmente, derivano dalle scelte intraprese in questa delicatissima
materia sui lavoratori di questa Amministrazione.

 

File Allegato

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
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